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Autorizzazione all'esercizio del trasporto pubblico di linea per i quali non non sussistono obblighi di servizio |
Tra i servizi di trasporto pubblico locale di linea, l’art. 5 comma 3 della L.R. n. 3/2002 individua i servizi autorizzati, destinati a soddisfare esigenze di mobilità collettiva, ed effettuati con itinerario, orari e tariffe prestabiliti, con offerta indifferenziata al pubblico ed in regime di mercato: servizi di linea autorizzati residuali, che si sviluppano su percorsi non serviti oppure su percorsi serviti ma in fasce orarie non coperte e servizi di linea autorizzati con finalità esclusivamente turistiche, resi con autobus attrezzati ed idonei alla modalità di trasporto turistica e con tariffe che si differenziano da quelle del trasporto pubblico di linea programmato |
Imprese di trasporto in possesso dei requisiti previsti dalla vigente normativa in materia di esercizio dell’attività di autotrasportatore su strada, previo rilascio di titolo autorizzatorio da parte del Comune e con le modalità dallo stesso indicate |
081. 7952924 |
L.R. n. 3/2002 e Regolamento comunale per i servizi di trasporto pubblico di linea autorizzati approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 20 del 16/04/2018 |
90 giorni |
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